Dolodier-VINCENZO-ZACCARIA

A chi non è successo di arrivare in aeroporto e trovare sullo schermo o sul bancone, con la sorpresa di un ritardo del volo?, Si pone la domanda : che cosa fare?

In effetti, i ritardi dei voli sono sono sempre piú frequenti al giorno d’oggi . Però ti chiederai quali sono i tuoi diritti in una situazione del genere;  lo sfortunato passeggero ha due strumenti a disposizione:

  1. Contratto di trasporto tradizionale ex art. 1681 e 1682 del Codice civile italiano
  1. Normativa europea.

Il combinato disposto dei Regolamenti CE  n.º241/ 2001 e n.° 861/2007,  riconosce indennizzi in caso di ritardo prolungato o cancellazioni e prevede un procedimento legale rápido europeo comune a tutti gli stati membri.

Prima di agire davanti ai Tribunali è opportuno inviare un reclamo extragiudiziale agli enti nazionali responsabili del traffico aereo (ENAC in Italia y AESA in Spagna)che emettono un parere indicando se la compagnia aerea sia responsabile del ritardo o cancellazione.

Questo atto  propedeutico al reclamo europeo per somme di modesto importo denominato small claim ( Regolamento (CE) n.°861/2007) in quanto costituisce un parere qualificato per il giudice monocratico che dovrà decidere sul reclamo europeo.

Questo procedimento  essendo rapido e comune  a tutti i paesi UE - permettendo eliminare i lunghi tempi dell’esecuzione di un ordine o sentenza di un giudice di uno stato UE in un altro-  garantisce quasi sempre un accordo economico con la compagnia che preferisce pagare , in luogo del processo, come è accaduto nei due casi trattati.

Il risarcimento è dovuto a prescidere dal fatto che la compagnia aerea, tre ore dopo rispetto alla partenza programmata, abbia offerto assistenza (buoni pasto o bus) o abbia imbarcato i passeggeri in un volo successivo.

La normativa euroopea prevede un quadro preciso delle somme dovute che variano a seconda della distanza in kilometri, e se il ritardo sia superiore alle alle tre ore e se vi sono ulteriori danni economici (spese sostenute, vacanza rovinata,lucro cessante, danno emergente, cc).

La compagnia aerea non è tenuta a risarcire solamente in due casi; il primo se prova che siano state adottate tutte le misure necessarie e possibili per evitare il ritardo .

Il secondo, quando dimostri che era impossibile evitare il ritardo  in quanto si trattava di circostanze straordinarie, termine su cui le compagnie  giocano equiparandolo alle circostanze eccezionali che, invece, non esulano dal risarcimento.

La giurisprudenza comunitaria europea ha stabilito che solamente le circostanze che derivino da cataclismi climatici, scioperi selvaggi, improvviso peggioramento delle condizioni di sicurezza del volo atti di sabotaggio, terrorismo o di difetti di fabbricazione occulti possano essere definiti come straordinarie.

In conclusione, si consiglia lo strumento comunitario europeo come il migliore per ottenere un risarcimento dovuto a cacellazione , ritardo o perdita di bagagli.

Nota de Redacción

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Vincenzo ZACCARIA

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