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Con l’approvazione della Legge 20 maggio 2016, n. 76, anche l’ordinamento italiano ha legislato in materia di unioni fra persone dello stesso sesso creando però due diversi tipi di convivenza: matrimonio e unione civile che hanno una disciplina analoga ma non uguale.


In materia economica, fiscale,previdenziale e successoria, matrimonio e unioni civili sono equiparati, il che significa che le coppie unite civilmente saranno soggette automaticamente allo stesso regime legale previsto per il matrimonio.Negli altri caso vi sono importante differenze che è opportuno analizzare.

In primo luogo, l’unione civile non è un matrimonio, ma una «specifica formazione sociale» composta da due persone siano o meno dello stesso sesso; mentre il matrimonio può essere contratto solo da persone di sesso diverso.

In secondo luogo, nell’unione civile - a differenza di quanto previsto per il matrimonio- non sono previste le pubblicazioni e si costituisce nel momento in cui i due coniugi presentano una semplice dichiarazione all’ufficiale di Stato Civile alla presenza di due testimoni senza che vi siano le formule di rito del matrimonio. L’ufficiale di Stato Civile si occuperà di compilare un certificato all’interno del quale verranno inseriti dati anagrafici (della coppia e dei testimoni), residenza e regime patrimoniale. Inoltre nel matrimonio i cittadini minorenni hanno la possibilità di richiedere a un giudice il “permesso” di sposarsi, questa opzione però non è contemplata per l’unione civile essendo valida solo per i maggiorenni.


In terzo luogo, rispetto alla filiazione, per le unioni civili – a differenza del matrimonio non è prevista la possibilità di adozione, di acceso alle prestazioni di maternità/paternità / assegni familiari. Inoltre i bambini nati durante l’unione civile saranno considerati figli del solo genitore biologico senza la presunzione legale che siano di entrambi come nel matrimonio.


In quarto luogo, nella unione civile, solamente è possibile fare una dichiarazione di cognome comune, scegliendo tra i due originari, mentre nel matrimonio la moglie può aggiungere il cognome del marito al suo. Inoltre coniugi uniti civilmente, a differenza delle coppie sposate, non devono osservare il periodo di separazione prima del divorzio, ma avranno accesso diretto a questo secondo le stesse regole del matrimonio.

La riforma legale italiana avrebbe dovuto riguardare solamente le coppie omosessuali dato che per quelle eterosessuali vi è già il matrimonio che eventualmente  può essere sciolto in maniera rapida con la riforma sul divorzio breve (Legge n.55/2015).

In sintesi in Italia le coppie omosessuali potranno solamente unirsi civilmente avendo così accesso a quasi tutti i diritti garantiti e ai doveri imposti al matrimonio senza però potersi sposare come in Spagna.

Il primo governo Zapatero (2004/2008), infatti con la legge 13/2005  riformò l’articolo 44 del Codice Civile riguardo al diritto a contrarre matrimonio aggiungendo un secondo paragrafo che ha sostituito alle originarie espressioni «marito e moglie /padre e madre» con quelle di «coniugi / progenitori

Come conseguenza di questa riforma, due donne o due uomini possono contrarre matrimonio, e questo matrimonio ha la stessa natura, requisiti ed effetti (incluso adozione) rispetto a un matrimonio eterosessuale.

 

Il sottoscritto Vincenzo ZACCARIA assume la responsabiltá legale per il contenuto dell’articolo.

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Vincenzo ZACCARIA

Abogado

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